Piero: L’obiettivo della fonte normativa è declinare i vantaggi derivanti dall’impiego di sistemi di intelligenza artificiale come:
con i risvolti negativi che potrebbero concretizzarsi, ove i primi venissero impiegati mediante un uso distorto o abusivo.
Nello specifico, gli obiettivi che il Regolamento si propone di realizzare sono:
Rispetto ai punti di contatto con il Gdpr, la risposta è Si.
Esistono notevoli assonanze tra il cd. Gdpr e la proposta di Regolamento sull’intelligenza artificiale (IA); un rapido excursus ci aiuterà a comprenderle meglio. Il 21 aprile 2021 la Commissione Europea ha presentato la propria proposta di Regolamento europeo sull’Intelligenza Artificiale (IA), volto ad introdurre una disciplina unanime e condivisa tra gli Stati Membri nell’ottica di garantire i diritti e le libertà fondamentali di tutti i cittadini europei.
Analogamente a quanto è accaduto col Gdpr, anche questo sulla IA avrà un proprio iter declinato tra approvazione e messa in esecuzione. Con questo Regolamento verranno introdotte, salvo modifiche, una serie di obblighi particolarmente significativi relativamente ai sistemi di IA, che ricalcheranno l’approccio del Regolamento europeo sulla protezione dei dati.
Piero: In effetti, si parte dalla individuazione di un rischio inaccettabile; qui si tratta di sistemi IA che mettono a rischio i diritti e le libertà dei cittadini UE e che, pertanto, saranno sostanzialmente banditi.
In tali casi di parla di IA forte in quanto questa tecnologia è in grado di riprodurre processi intellettivi analoghi a quelli umani; rientrano in questa classe:
Piero: Si, ma è necessario ed opportuno che in questi casi si debba predisporre una serie di sistemi atti a limitarne o a gestirne l’uso; ad esempio:
Piero: per i sistemi IA di riconoscimento facciale biometrico utilizzati dalle forze dell’ordine per ragioni di law enforcement, pur rientrando in questa classe, i limiti saranno molto più stringenti. Il loro utilizzo da parte della pubblica autorità sarà consentito solo in casi eccezionali, quali la ricerca di un soggetto smarrito o IA fini di prevenzione di una specifica ed imminente minaccia terroristica.
A riguardo, è necessario sottolineare che il Garante Europeo ha manifestato un po’ di malumore verso la scelta della Commissione di non inibire completamente l’utilizzo di questi strumenti, ritenendoli misure di sorveglianza di massa che avrebbero meritato limiti ulteriori rispetto a quelli correlati al solo utilizzo per ragioni di law enforcement.
Piero: In estrema sintesi possiamo indicare come prioritaria la protezione della dignità umana e la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, in particolar modo quando le IA sono impiegate nei processi decisionali; le IA che trattano dati personali devono operare secondo un approccio basato sugli requisiti analoghi a quelli previsti dal Regolamento 679/2016 (GDPR), e cioè: liceità, correttezza, specificazione delle finalità, proporzionalità del trattamento, privacy by design, privacy by default, accountability, trasparenza, sicurezza dei dati e gestione dei rischi.
Per lo sviluppo delle IA è necessario un approccio che prevenga e attenui i potenziali rischi del trattamento dei dati personali e nella valutazione del rischio, ed è necessario, altresì, adottare una prospettiva più ampia che tenga conto non solo dei diritti umani e delle libertà fondamentali ma anche del funzionamento delle democrazie, dei valori sociali ed etici dei Paesi dell’Unione europea; le IA devono rispettare pienamente i diritti degli interessati e devono sempre consentire un controllo da parte degli interessati.
Ancora, si deve adottare un approccio preventivo per valutare l’impatto di possibili conseguenze negative derivante dallo sviluppo di applicazioni IA in tutte le fasi del trattamento dei dati personali, avendo un approccio volto a garantire la tutela dei diritti umani dalle fasi di progettazione, evitando così qualsiasi pregiudizio o altri effetti negati sui diritti umani e le libertà fondamentali degli interessati; valutare la qualità, la natura, l’origine e la quantità dei dati personali utilizzati, eliminando i dati superflui e utilizzato dati sintetici (rappresentativi dei dati reali originali) quando possibile.
Per ottemperare a tali requisiti è necessario che l’utilizzo di modelli algoritmici siano sempre contestualizzati per non produrre impatti negativi sulle persone e la società.
Anche gli sviluppatori, produttori e fornitori di servizi IA devono coinvolgere nei processi di sviluppo delle applicazioni comitati indipendenti di esperti per garantire la trasparenza e il rispetto dei diritti umani ed evitare potenziali pregiudizi.
Sicuramente, ma alle autorità di controllo devono essere forniti i mezzi sufficienti per attuare i programmi di vigilanza sugli algoritmi. L’intervento umano deve essere preservato nei processi decisionali; gli sviluppatori, produttori e fornitori di IA, qualora ritengano che l’applicazione possa incidere in modo significativo sui diritti umani e sulle libertà fondamentali, dovrebbero consultare le preposte autorità di controllo e dovrebbero promuovere la cooperazione tra le diverse autorità competenti in materia di protezione dei dati personali, di concorrenza e diritti del consumatore.
Per questo motivo è necessario garantire l’indipendenza dei comitati di esperti.
I legislatori devono garantire la partecipazione e l’inclusione attiva di individui, gruppi o altre parti interessate al dibattito sul ruolo della IA.
Analogamente a quanto previsto dal GDPR, ogni Stato designerà la propria Autorità di controllo mentre a livello centrale sarà creato il European Artificial Intelligence Board, autorità che ricalca il modello dell’EDPB.
I policy maker devono effettuare investimenti nella direzione di una necessaria alfabetizzazione digitale per aumentare la consapevolezza degli interessati riguardo alle applicazioni IA e i loro effetti.
Per il sistema sanzionatorio invece, esso si articolerà su tre livelli:
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