La legge finanziaria all’articolo 1 commi 210-217 ha introdotto alcune interessanti novità in merito al credito d’imposta per spese di formazione, estendendone, tra l'altro, l'applicabilità alle attività sostenute nel corso di tutto il 2020.
Risulta quindi importante fare un punto sulla normativa alla luce delle novità introdotte, tra cui si segnala in particolare la scomparsa della condizione concernente la stipula ed il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente.
Possono accedervi tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato Italiano, indipendentemente dal settore economico di appartenenza, natura giuridica, regime contabile e sistema di determinazione del reddito fiscale, oltre Consorzi e Reti e imprese estere con stabile organizzazione in Italia.
Ciò significa che l’agevolazione è aperta a chiunque, anche a settori solitamente esclusi quali agricoltura, pesca, acquacoltura, turismo, ristorazione, ecc.
La Formazione è un percorso che può essere attivato internamente all’azienda, in modalità affiancamento on job o in alternativa attraverso percorsi e-learning o aula.
Le materie indicate come prioritarie dagli obiettivi di stimolo del Piano Impresa 4.0, quali le tecnologie rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale e le altre tematiche connesse ai seguenti macro ambiti aziendali, individuate all’All. A, L. 27/Dic/2017 n. 205, in particolare:
acquisti, commercio al dettaglio, commercio all’ingrosso, gestione del magazzino, servizi ai consumatori, stoccaggio, tecniche di dimostrazione, marketing, ricerche di mercato, fatturazione elettronica, elaborazione dati (controllo di gestione), conduzione di impianti e macchinari, ecc.
Un Credito d’Imposta compensabile a fine progetto e comunque non prima del 01/Gen successivo alla chiusura del progetto formativo.
La determinazione del Credito segue la dimensione aziendale (Micro, Piccola, Media Impresa) ed ha un tetto massimo del 60%.
Novità di quest’anno è che la fruizione del Credito è slegata dall’obbligatorietà di un Accordo Collettivo di 2° livello con le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative.
Resta la propedeuticità della certificazione contabile ad opera del revisore aziendale / sindaco unico o di un revisore esterno da nominare ad hoc per le sole attività di certificazione di progetto, il cui costo sarà pienamente cumulato al credito d’imposta spettante.
Attraverso la predisposizione di un "piano formativo aziendale" che identifichi le risorse destinatarie delle azioni formative e delle ore impegnate nell’attività.
È possibile individuare docenti e tutor aziendali interni, il cui costo sarà riconosciuto in accrescimento del Credito d’Imposta maturato, nei limiti del 30% questa volta.
È possibile nominare docenti esterni, il cui costo segue le ordinarie regole di deducibilità fiscale.
Sono ammissibili come costi di progetto tutti i costi del personale relativi alle retribuzioni, incluse ritenute e contributi INPS, INAIL, Inarcassa, ecc, comprensive dei Ratei di trattamento di fine rapporto, di 13esima e 14esima, delle ferie e dei permessi, nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in corso di attività formative svolte fuori sede di assegnazione.
Sai che questa misura appartiene anche a te!
Sai che molto spesso effettui già percorsi formativi interni dei quali non hai traccia e soprattutto vantaggi fiscali.
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