La recente conversione in legge del Decreto Liquidità è l’occasione per una rivisitazione delle norme varate in questo periodo che si sovrappongono e costituiscono quasi un corpo in movimento anche in considerazione dei tempi tecnici per gli adempimenti richiesti dalla norma a carico della P.A.
Iniziamo con il c.d Decreto Rilancio entrato in vigore il 20 maggio.
E’ ben difficile districarsi in un articolato costituito da VIII titoli e 266 articoli.
Questi due dati, a mio giudizio, rappresentano sia l’ambizione della norma sia, forse, i limiti della stessa. Ci sarà tempo per valutare più compiutamente entrambi gli aspetti, tenuto conto in ogni caso che le norme potranno sia subire modifiche in sede di conversione del decreto in legge da parte del Parlamento sia che alcune/molte necessitano di ulteriori atti normativi/regolamentativi.
Ricordiamo infine che il decreto interviene per modificare norme previste dai decreti Cura Italia e dallo stesso Decreto Liquidità, alla data del 20 maggio in corso di conversione.
In questa sede, anche alla luce della vocazione di Cross Hub, società registrata come società innovativa ai sensi della normativa che ha introdotto il voucher innovation manager, vorrei evidenziare gli aspetti più rilevanti del decreto partendo da uno specifico punto di osservazione: una impresa startup o PMI innovativa tipicamente con fatturato non superiore a 5 milioni e con un numero di dipendenti inferiore a 50.
Partiamo dalle misure per le imprese:
- Irap (art 24): versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 non dovuto. Rimane fermo l’obbligo di versamento saldo e primo acconto Ires per il 30 giugno (quest’ultimo potrà essere calcolato con le modalità del c.d decreto Liquidità che favorisce l’adozione del metodo previsionale abbassando la soglia di errore).
- Contributo a fondo perduto (art 25): è previsto che il fatturato del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del medesimo parametro del mese aprile 2019. L’entità del contributo è una percentuale sulla differenza tra i due ammontari, in misura del 20%, del 15% e del 10% per soglia di ricavi 2019 pari a 400k, 1.000k e 5.000k rispettivamente. In ogni caso, ferma la condizione sopracitata, l’importo, non assoggettato ad Ires ed Irap, non può essere inferiore a 2.000 euro, ammontare comunque previsto per le aziende costituite a partire dall’1 gennaio 2019 fino al 30 aprile 2020, secondo quanto precisato dalle istruzioni recentemente pubblicate dalla Agenzia delle Entrate.
- Credito d’imposta per fitti (art 28): credito d’imposta del 60% sui fitti pagati nei mesi di marzo/aprile/maggio 2020 se i fatturati di questi mesi sono inferiori del 50% rispetto ai corrispondenti mesi del 2019. Il credito è utilizzabile in dichiarazione, compensazione o cedibile secondo quanto sarà determinato da prossimo provvedimento Direttore Agenzia Entrate
Sono previste inoltre:
- Rinvio Scadenze fiscali dei versamenti al 16 settembre p.v per ritenute, Iva, contributi previdenziali ed assicurativi, atti di accertamento, cartelle esattoriali, avvisi bonari, per le imprese con i requisiti ex art 18 Decreto Liquidità. I pagamenti saranno possibili anche in quattro rate di pari importo.
Proroga termini adempimenti
- Accelerazione pagamento Crediti commerciali vs P/A. (Vedremo i tempi in cui si realizzerà questa velocizzazione).
- Spese per messa in sicurezza: Credito d’imposta dell’80% per un massimo di 80K euro per spese di investimento necessarie per la riapertura in sicurezza. Al momento la misura appare limitata alle attività aperte al pubblico.
Più significative per la generalità delle imprese appaiono le norme che prevedono:
- Credito d’imposta per investimenti pubblicitari (art 186): l’importo massimo dell’investimento ammesso al credito d’imposta passa dal 30% al 50%.
- Misure relative al credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno (art 244): l’aliquota passa dal 12% al 45% per le piccole imprese secondo la definizione comunitaria (meno di 50 dipendenti, fatturato o attivo inferiore a 10 milioni di euro).
Tutte le misure sopracitate dovrebbero aiutare le imprese nella gestione dei propri cash flow operativi, ma hanno effetto sui cash flow del 2021.
Sono già operative, almeno in linea teorica, invece le misure volte a facilitare l’accesso al credito bancario di cui al decreto Liquidità, ormai convertito in legge con modifiche.
In particolare, oltre alla garanzia al 100% sui prestiti fino a 30.000 euro con durata fino a 10 anni (vedremo le modifiche citate come incideranno sui contratti già conclusi), ricordiamo che le aziende che abbiamo depositato i propri bilanci 2019 o che stiano provvedendo approfittando della possibilità ex lege di approvazione al 30 giugno, potranno accedere a finanziamenti garantiti gratuitamente al 90% dal Fondo Centrale di garanzia PMI (art 13) fino ad un massimale garantito di 5 milioni per operazioni finanziarie con durata di 72 mesi.
E’prevista la possibilità di incrementare/rafforzare la garanzia anche tramite l’intervento dei Confidi per operazioni finanziarie di più lunga durata.
L’importo non può superare alternativamente:
- doppio spesa salariale (compresi oneri contributivi) 2019, con aggiustamento specifico per le aziende costituite dopo il primo gennaio 2019.
- 25% del fatturato (ricavi commerciali) 2019.
- Fabbisogno per costi di capitale di esercizio e di investimenti per i successivi 18 mesi per piccole e medie imprese.
Superata in parte la stagione della copertura delle esposizioni preesistenti e del rilascio esteso (almeno nelle intenzioni) alla più ampia platea possibile di Pmi della liquidità di 30.000 euro, riteniamo che nelle prossime settimane l’utilizzo di tali misure sarà un tema dominante.
Di particolare rilievo, ritornando al Decreto Rilancio, sono le norme sull’ecosistema delle start-up innovative (art 38).
Si prevedono il rafforzamento della misura Smart&Start Italia già interessata dal Decreto Crescita mediante incremento della dotazione 100 milioni per i finanziamenti agevolati “Smart & Start” gestiti da Invitalia e l’ampliamento della capacità di azione secondo due direttrici:
- il MISE emetterà un decreto che dovrà prevedere la possibilità della conversione del debito in uno strumento partecipativo accompagnato dall’ingresso del capitale sociale di un investitore e/o aumento del capitale sociale, la cui restituzione sarà legata al rendimento aziendale.
- Il MISE emetterà un decreto prevedendo in affiancamento a Smart&Start la concessione di contributi a fondo perduto per l’acquisizione di servizi prestati da soggetti dell’ecosistema (incubatori, acceleratori, università, innovation hub, etc), incentivando successivamente anche l’investimento di investitori qualificati.
Sono previste altre misure:
- Si aumenta con 200 milioni la dote del Fondo di sostegno al venture capital del ministero dello Sviluppo, collegato al Fondo nazionale innovazione della Cassa depositi e prestiti, per fronteggiare l’emergenza pandemica a favore di start-up (e PMI innovative) da attuarsi mediante investimenti nel capitale, previo decreto MISE.
- Le attività di ricerca “extra-muros” interessate al credito d’imposta R&S diventano ammissibili al 150% anche per le attività prestate dalle start-up innovative; l’estensione che appare logica alle Pmi innovative al momento non è stata considerata nella versione finale del decreto.
- La permanenza nel registro speciale delle imprese si allunga di 12 mesi: non più 5 ma 6 anni dalla data di costituzione. Tuttavia, la proroga non ha effetto sulle agevolazioni fiscali e contributive.
- Si interviene anche sul capitolo dell’accesso al credito. Si riserva alla sezione startup del Fondo centrale di garanzia una quota di 200 milioni.
- Per quanto riguarda gli incentivi fiscali destinati a chi investe nelle imprese innovative - detrazione per persone fisiche è previsto per il 2020 un innalzamento dal 30 al 50%%, per un massimo di 100mila euro per anno di imposta con obbligo di mantenere l'investimento per almeno tre anni.
In questa sede mi pare opportuno richiamare anche il bando gestito da Invitalia (domande a partire dal 15 giugno) “Voucher 3i” per le startup innovative che finanzia l’acquisto di servizi di consulenza per la brevettazione di invenzioni, nazionale ed internazionale fino ad un massimo di 12mila euro.
Infine, ricordiamo le norme che riguardano la tutela il lavoro dipendente, anche qui privilegiando l’ottica della organizzazione di impresa:
- Aiuti pubblici per salari: (art 60): si prevede che regioni, comuni, camere di commercio possano prevedere aiuti sotto-forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari e contributi previdenziali ed assistenziali dei dipendenti. L’aiuto potrà essere concesso in modalità selettiva e non potrà superare l’80% della retribuzione mensile lorda e non potrà durare più di dodici mesi dalla domanda di aiuto o dall’imputabilità sovvenzione (a partire dall’ 1 febbraio 2019) per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati per sospensione o riduzione di attività a condizione che il personale che ne beneficia continui a lavorare. Si tratta di una norma programmatica di evidente non immediata applicabilità che deve essere letta in coordinamento con le norme invece di diretta applicazione sull’organizzazione del lavoro
- Stop ai licenziamenti: esteso lo stop per complessivi 5 mesi fino quindi al 17 agosto
- Proroga cig di emergenza (art 70): i datori di lavoro possono fruire di una proroga in due tranche rispetto alle 9 settimane previste dal Dl Cura Italia, a partire dal 23 febbraio scorso. In particolare, i datori di lavoro potranno ricorrere alle rispettive integrazioni salariali (Fis, Cigo e Cigd per le aziende da 1 a 5 dipendenti) oltre per le 9 settimane già previste per i periodi compresi tra il 23 febbraio e il 31 agosto anche per ulteriori 5 settimane nello stesso periodo (con coinvolgimento diretto dell’Inps), se hanno interamente fruito di tutte le 9 settimane concesse. Inoltre, vi è la possibilità di chiedere un massimo di ulteriori 4 settimane di trattamento per il periodo 1 settembre-31 ottobre 2020. Ipotizzando una azienda con meno di 5 dipendenti l’azienda stessa deve quindi allo stato (se non ha maturato ancora le 9 settimane) adottare la procedura attuale (alquanto farraginoso, che prevede l’intervento dalla Regione, gran parte delle erogazioni non sono avvenute). In particolare, per periodi di sospensione o riduzione delle attività lavorative iniziati tra il 23 marzo ed il 30 aprile 2020, la domanda di prestazione va presentata entro il 31 maggio. Dal 31 maggio potranno essere presentate domande con validità retroattiva di una settimana. E’ previsto l’obbligo di inviare all’Inps entro il 20 del mese successivo al periodo di integrazione salariale comunicazioni sui dati rilevanti per il trattamento. Non vi è, per le nuove domande, obbligo di raggiungimento dell’accordo sindacale prima della presentazione della domanda per aziende con meno di 5 dipendenti. Anche queste misure sono oggetto di rivisitazione in un decreto-legge in via di emanazione.
- Smart working-Lavoro agile: Obbligo di comunicazione al Ministero del Lavoro per i rientri dal lavoro agile per i dipendenti interessati.
In conclusione, molteplici norme spesse volte di non semplice ed immediata applicazione, che vengono variate in alcuni casi per considerare aspetti non considerati in prima battuta, sempre con un occhio ai saldi della contabilità pubblica e all’interlocuzione con le autorità europee e con gli organi della P.A., le banche ed in generale tutti i soggetti chiamati ad un ruolo attivo (fondo di garanzia Pmi, SACE, Inps, Regioni, etc.)
Un giudizio finale sarà quindi possibile a nostro giudizio solo ex-post.