La legge punisce chi attraverso pratiche scorrette infrange i principi della libera concorrenza procurandosi ingiusti vantaggi, fondamentalmente economici, a danno dei concorrenti. Il danneggiato deve denunciare la pratica scorretta e richiedere il risarcimento del danno.Il danneggiato può richiedere l’intervento del giudice civile e/o della Autorità garante.
Ma vediamo in quali fattispecie si sostanzia la concorrenza sleale.
Il codice civile all’art. 2598. (Atti di concorrenza sleale), recita:
Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:
Il Trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato dall'Italia con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, individua ulteriori fattispecie di concorrenza sleale negli artt. 81 e 82 come segue:
art. 81:
art. 82:
È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:
Il Regolamento (CE) N. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 attribuisce i seguenti poteri alle Autorità garanti nazionali
Le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri sono competenti ad applicare gli articoli 81 e 82 del trattato in casi individuali.
A tal fine, agendo d'ufficio o in seguito a denuncia, possono adottare le seguenti decisioni:
Il Dlgs. N. 145/2007, ha attribuito all’Autorità garante anche il potere di vigilare sulla pubblicità ingannevole e comparativa illecita
In sintesi, in tutte le fattispecie di concorrenza sleale si può ricorrere all’Autorità garanteche ha il potere di disporre l’immediata cessazione dell’attività di concorrenza sleale e di eliminarne gli effetti. Ma occorre rivolgersi anche al proprio giudice naturale, chiamato ad applicare il Codice civile che riconosce il diritto al risarcimento di chi è stato vittima di concorrenza sleale mediante atti compiuti con dolo o con colpa.
Vale la pena sottolineare come l’Autorità garante non rappresenti solo una risorsa a protezione della libera concorrenza, ma agisce anche con l’obiettivo di “liberare” quanto più possibile “il mercato” da restrizioni che riducono i livelli di concorrenza a danno dell’interesse pubblico. In questa funzione, l’Autorità garante diviene sovente il destinatario di richieste di interpretazioni e pareri.
Di recente (13 gennaio 2019), in audizione alla Camera dei Deputati, l’Autorità garante è stata interpellata in merito al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 243 del 29 dicembre 2018 in materia di autoservizi pubblici non di linea.
La questione riguarda lo sviluppo della domanda di servizi che tende a non distinguere più tra attività soggette a obblighi di servizio pubblico (tipo TAXI) e attività di noleggio con conducenteNCC (tipo UBER) e che, legata ad un concetto di mobilità urbana di tipo intermodale di servizi, fa ampio ricorso ai nuovi strumenti resi possibili dall’innovazione tecnologica.
Il principio affermato dall’Autorità garante è che:
“Il mantenimento, di vincoli nelle modalità di prenotazione dei servizi e delle restrizioni territoriali all’offerta di servizi NCC unitamente all’inutilizzabilità delle piattaforme tecnologiche e alla moratoria nel rilascio di nuove autorizzazioni tenderà a rendere sempre più difficile l’incontro della domanda e dell’offerta, con l’effetto di deprimere il benessere dei consumatori finali in termini di minore ampiezza e qualità dei servizi offerti e di prezzi più elevati.”
In particolare,e conseguentemente si suggerisce di:
Un comportamento esemplare in termini di contributo all’evoluzione e al progresso della libertà di concorrenza a vantaggio dei cittadini.
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